Art. 37 – (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) “10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.
A CHI È RIVOLTO
Persone elette e nominate ad assumere il ruolo di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), istituite a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo
RIFERIMENTO NORMATIVO
art. 37 comma 11 e art. 47 del D.Lgs.81/08.
DURATA
32 ore
AGGIORNAMENTO
l percorso di aggiornamento per la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è riconducibile a due modalità, a seconda dell’azienda di appartenenza:
– Aggiornamento per RLS della durata di 4 ore, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
– Aggiornamento per RLS della durata di 8 ore, per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.